Art. 4.
(Disposizioni in materia di emittenza locale).

      1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d'impresa e della qualità della programmazione.
      2. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all'ammodernamento, all'ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.

 

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